Il credito d’imposta ZES Unica, è un incentivo per le imprese presenti all’interno della Zona Economica Speciale che unisce tutte le regioni del Sud Italia e in parte alcune regioni del centro. In particolare, le imprese che investono in queste aree possono recuperare una quota importante delle spese sostenute per macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili. Si tratta di un aiuto concreto per chi vuole ampliare o avviare una produzione nel Mezzogiorno, con percentuali di agevolazione tra le più alte d’Europa.
I BENEFICIARI
Stando alle disposizioni applicative, il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica si configura come uno strumento di sostegno rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. L’agevolazione è destinata sia alle imprese già operative sia a quelle che intendono insediarsi nella Zona Economica Speciale, a condizione che realizzino investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive localizzate nelle aree ammissibili. In particolare, il beneficio riguarda le regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e si estende anche alle zone assistite di Abruzzo, Marche e Umbria, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022–2027.
Non possono accedere quelle imprese che:
- operano nei settori siderurgico, carbonifero, trasporti, energia, banda larga, credito, finanza e assicurazioni;
- si trovano nello stato di liquidazione, scioglimento o in difficoltà economica;
Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Risultano ammissibili quegli investimenti facenti parte di un progetto di investimento, realizzati dal 1°gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Nello specifico sono agevolabili quegli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria di:
- nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica;
- terreni e fabbricati;
- immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato, inoltre nel caso dei beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati da un precedente proprietario o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, materiali di consumo e beni usati.
GLI IMPORTI DEGLI INVESTIMENTI
Nel quadro della misura, il credito d’imposta è determinato in relazione alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento.
In caso di investimenti realizzati tramite contratti di locazione finanziaria, ai fini del calcolo dell’agevolazione rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.
Sono esclusi i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
L’AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA
L’ammontare del credito è differenziato in base alla localizzazione dell’impresa, la sua dimensione ed entità dell’investimento. In particolare se il progetto di investimento prevede costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, la percentuale di credito riconosciuto viene ad abbassarsi del 20% nelle piccole imprese, e del 10% sulle medie imprese.
| Regioni | Piccole Imprese | Medie Imprese | Grandi Imprese | ||
| Progetti di investimento | Grandi progetti di investimento | Progetti di investimento | Grandi progetti di investimento | ||
| Campania | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Puglia | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Basilicata | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Calabria | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Sicilia | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Sardegna | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Molise | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Abruzzo | 35% | 15% | 25% | 15% | 15% |
| Marche | 35% | 15% | 25% | 15% | 15% |
| Umbria | 35% | 15% | 25% | 15% | 15% |
Le regioni Abruzzo, Marche e Umbria presentano un applicazione territoriale parziale del credito d’imposta, in quanto l’agevolazione non si estende all’intero territorio regionale, ma esclusivamente alle aree individuate come “zone assistite” dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, riferite all’ ex art. 107, par. 3, lett. c.
In particolare, per la Regione Abruzzo sono ricompresi alcuni comuni delle province dell’Aquila e di Pescara, con specifiche situazioni in cui l’agevolazione si applica anche a porzioni sub-comunali del territorio.
Nelle Marche, risultano ammissibili diversi comuni appartenenti alle province di Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, secondo la mappatura delle aree agevolabili.
Per quanto riguarda l’Umbria, l’intervento interessa 37 comuni su 92 complessivi, tra cui il comune di Terni e alcune porzioni del territorio del comune di Perugia.
LA MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO
Ai fini della fruizione del credito d’imposta, gli interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate, nel periodo compreso tra il 31 marzo 2026 e il 30 maggio 2026, l’importo delle spese già sostenute dal 1° gennaio 2026, e quelle che si prevedono di sostenere entro il 31 dicembre 2026.
Tale comunicazione deve essere effettuata tramite il software gratuito “ZES UNICA”, disponibile sul sito dell’Agenzia, indicando il progetto di investimento iniziale (ad esempio: nuovo impianto, ampliamento, diversificazione o innovazione), il cui costo complessivo deve essere compreso tra 200.000 euro e 100 milioni di euro.
Successivamente tra il 3 gennaio 2027 e il 17 gennaio 2027, è obbligatorio inviare la comunicazione integrativa con l’importo effettivo degli investimenti realizzati. L’ Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare la percentuale di riparto del credito. Se le domande complessive rientrano nel budget messo a disposizione (2,3 miliardi di euro), allora la percentuale è pari al 100%, dunque ogni impresa riceverà esattamente il credito d’imposta che ha richiesto, altrimenti viene applicata una riduzione proporzionale uguale per tutti.
Una volta ottenuta la ricevuta di riconoscimento del credito, utilizzabile con il codice tributo 7034, l’impresa può usufruire dello stesso esclusivamente in compensazione tramite modello F24 telematico, e il credito diventa fruibile dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di riparto.
Per mantenere la tutela del beneficio, è necessario rispettare alcuni obblighi precisi, tra cui:
- Le spese sostenute devono essere certificate da un revisore legale dei conti;
- I beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto e devono rimanere destinati all’attività produttiva nella ZES Unica per almeno cinque anni;
- L’impresa, deve mantenere l’attività nella zona per lo stesso periodo. In caso di cessione anticipata, spostamento dei beni fuori dalla ZES o mancata entrata in funzione, il credito viene rideterminato e la quota indebitamente utilizzata deve essere restituita con i relativi interessi.







