NUOVO PATENT BOX: come funziona la super deduzione del 110% e come esercitare l’opzione in dichiarazione

Il Patent Box è un regime fiscale agevolato introdotto per incentivare la creazione, lo sviluppo e lo sfruttamento economico dei beni immateriali nell’esercizio dell’attività d’impresa. L’obiettivo è quello di valorizzare il ruolo strategico degli asset intangibili utilizzati nella creazione di valore aggiunto e nella crescita della redditività delle imprese, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo, e rendendo il sistema Paese più attrattivo per le imprese innovative.

A decorrere dalle opzioni esercitate nel periodo d’imposta 2021, il regime “storico” del Patent box, basato sulla parziale detassazione del reddito derivante dallo sfruttamento di determinati beni immateriali, è stato abrogato per le nuove opzioni. La nuova regola applicabile prevede invece una maggiorazione del 110% della deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per determinati beni immateriali, utilizzati direttamente o indirettamente nell’attività d’impresa; tale regime è definito comunemente come nuovo Patent box o super deduzione.

Si tratta quindi di un’agevolazione, orientata a sostenere gli investimenti nella fase di creazione e potenziamento degli asset immateriali, favorendo un utilizzo più agevole nel tempo.

I SOGGETTI AMMISSIBILI 

L’ambito soggettivo di applicazione del regime Patent Box, ammette tra i beneficiari dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa, tra cui:

  • imprenditori individuali (persone fisiche) che esercitano un’attività commerciale;
  • società di capitali, come S.r.l, S.p.A e S.a.p.a;
  • enti commerciali residenti, limitatamente alle attività d’impresa svolte;
  • società di persone, con esclusione delle società semplici;
  • imprese ed enti non residenti, a condizione che siano residenti in paesi con cui l’Italia ha una convenzione contro la doppia imposizione e dispongano di una stabile organizzazione in Italia alla quale siano attribuibili i beni immateriali agevolati.

Inoltre è fondamentale sottolineare, la possibilità di accedere al Patent Box anche ai contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto di sfruttamento economico del bene, fermi restando che devono sussistere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.

LE CAUSE DI ESCLUSIONE

Il provvedimento attuativo del Patent Box individua alcune situazioni in cui l’agevolazione non è applicabile, anche se l’impresa dispone dei beni immateriali agevolabili. In particolare la normativa prevede l’esclusione di:

  • imprese che determinano il reddito con regimi forfettari o catastali;
  • imprese in stato di liquidazione o coinvolte in procedure concorsuali finalizzate alla cessazione dell’attività.

L’agevolazione rimane invece accessibile alle imprese coinvolte in procedure di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo, purchè finalizzate alla prosecuzione dell’attività economica.

Se una causa di esclusione insorge dopo l’esercizio dell’opzione, il regime di Patent Box cessa di produrre effetti a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui si verifica la causa stessa.

LE ATTIVITA’ RILEVANTI

La maggiorazione del 110% dei costi prevista dal nuovo Patent Box si applica esclusivamente alle attività “rilevanti”, cioè a quelle attività dalle quali derivano le spese agevolabili. In particolare, rientrano tra le attività rilevanti:

  • ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ossia le attività finalizzate alla creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi o al miglioramento significativo di quelli esistenti;
  • innovazione tecnologica, quando comporta lo sviluppo o il miglioramento sostanziale di soluzioni tecniche, anche già presenti sul mercato;
  • design e ideazione estetica, riferite alla progettazione dell’aspetto esteriore dei prodotti, in coerenza con le regole sulla tutela di disegni e modelli;
  • attività di tutela legale dei beni immateriali, come i costi per brevetti, registrazioni, difesa dei diritti di proprietà intellettuale.

LE SPESE AGEVOLABILI

Le categorie di spese agevolabili, devono essere strettamente collegate alle attività di ricerca e sviluppo sui beni immateriali tutelati sopradescritti. Rientrano tra i costi agevolabili:

  • le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto, impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • le quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria o operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e a quelli immateriali utilizzati per lo svolgimento delle attività rilevanti;
  • le spese per consulenze e servizi equivalenti collegati alle attività rilevanti;
  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti impiegati nelle attività rilevanti;
  • le spese collegate al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al loro rinnovo, alla loro protezione e le spese relative alle attività per la prevenzione della contraffazione e per la gestione di contenziosi finalizzati alla tutela dei diritti medesimi.

LE CATEGORIE DI BENI AGEVOLABILI

Il Patent Box ammette specifiche categorie di beni immateriali, in relazione alle attività svolte, individuate dalla normativa e coerenti con gli standard nazionali, europei e internazionali in materia di proprietà intellettuale e industriale.

Sono ammessi dunque i seguenti beni immateriali:

  1. SOFTWARE PROTETTI DA COPYRIGHT

Rientrano nell’agevolazione i programmi per elaboratore che presentano i requisiti di originalità e creatività e che sono tutelati dal diritto d’autore.
Sono inclusi anche il materiale preparatorio e le fasi di progettazione del software. Non sono invece agevolabili le semplici idee, i concetti astratti o i principi logici alla base del programma. La titolarità del software può essere dimostrata tramite una dichiarazione sostitutiva, da esibire in caso di controlli, che attesti i diritti esclusivi dell’impresa sul bene.

  1. BREVETTI INDUSTRIALI 

Sono agevolabili i brevetti già concessi, tra cui quelli per invenzione, per modello di utilità, per varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttori, certificati complementari di protezione (in ambito farmaceutico e fitosanitario).
A differenza del vecchio Patent Box, non rientrano nel nuovo regime i brevetti ancora in fase di concessione.
Tuttavia, una volta ottenuto il titolo di privativa industriale, è possibile beneficiare di un meccanismo premiale che consente di agevolare anche i costi di ricerca e sviluppo sostenuti fino agli otto anni precedenti.

  1. DISEGNI E MODELLI GIURIDICAMENTE TUTELATI

Il Patent Box si applica anche ai disegni e modelli che godono di tutela giuridica, come disegni e modelli registrati o disegni e modelli comunitari non registrati, purché abbiano i requisiti di registrabilità, disegni industriali che presentano carattere creativo e valore artistico, tutelati dal diritto d’autore. Anche in questo caso, la titolarità e l’esistenza del bene possono essere dimostrate tramite documentazione ufficiale o dichiarazioni sostitutive, da conservare ai fini di eventuali controlli.

  1. BENI IMMATERIALI COMPLEMENTARI

L’agevolazione può riguardare anche due o più beni immateriali tra loro collegati, quando l’utilizzo congiunto è indispensabile per la realizzazione di un prodotto o una famiglia di prodotti oppure un processo o un insieme di processi produttivi.
La verifica della natura agevolabile di un bene immateriale richiede una valutazione tecnica che fa riferimento alle norme sulla proprietà industriale e intellettuale. Per questo bisogna disporre di documentazione adeguata e coerente in caso di controlli di ammissibilità.

Sono, al contrario, espressamente esclusi:

  • i marchi d’impresa;
  • i processi, formule, informazioni e know-how giuridicamente tutelabili che, invece, rientravano nel perimetro del vecchio Patent box.

L’agevolazione può riferirsi sia all’utilizzo diretto dei beni immateriali nell’attività propria dell’impresa sia all’utilizzo indiretto, tramite concessione in licenza d’uso (licenza o sub-licenza).

LE MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’accesso al regime Patent Box non è automatico, ma richiede l’esercizio di un’apposita opzione da parte dell’impresa. L’opzione deve essere comunicata in dichiarazione dei redditi, con riferimento al periodo d’imposta per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione.

In particolare, per le società di capitali che presentano il Modello SC Società di Capitali, l’opzione deve essere esercitata:

– nel quadro OP della dichiarazione, barrando la casella 1 del rigo OP21, per segnalare l’adesione al regime agevolativo. In aggiunta, in caso di richiesta di riconoscimento della c.d. penalty protection, dovrà barrare anche la casella 2 del rigo OP21;

– nel quadro RF, per indicare le spese agevolabili. Qui la super deduzione viene evidenziata tra le “variazioni in diminuzione” in corrispondenza del rigo RF55 con il codice 86;

– nel quadro RS, in cui devono essere indicate le informazioni  di dettaglio relative ai beni immateriali agevolabili (tipologia e numero). Nel rigo RS530 devono essere inseriti i dati identificativi dei beni oggetto dell’opzione e selezionata la tipologia degli stessi (brevetto, software protetto da copyright, disegni e modelli). Nei righi RS531 e RS532 devono essere riportate le spese di ricerca e sviluppo agevolabili, con la distinzione tra i “costi sostenuti direttamente dal contribuente” e quelli eventualmente affidati in outsourcing a soggetti indipendenti o a società del gruppo.

Le istruzioni sottolineano la necessità di considerare esclusivamente le spese riconducibili ai beni immateriali per i quali l’opzione è stata esercitata nella dichiarazione in corso, ma al tempo stesso ricordano che, in presenza del meccanismo premiale, occorre dare evidenza cumulativa dei costi sostenuti negli otto periodi d’imposta precedenti per la creazione del bene, compresi quindi quelli storici.

Si tratta di un passaggio centrale della compilazione, in quanto la mancata o incompleta indicazione dei dati nei righi RS530 e RS532 può compromettere la possibilità di fruire correttamente della deduzione maggiorata, oltre a incidere negativamente sull’eventuale riconoscimento della penalty protection in caso di controlli.

L’opzione ha una durata di cinque periodi d’imposta, è irrevocabile per il quinquennio di riferimento ed è rinnovabile alla scadenza. 

Nel caso in cui l’impresa intenda agevolare un nuovo bene immateriale (ad esempio un nuovo software o un nuovo brevetto), dopo aver esercitato negli esercizi precedenti una prima opzione, è necessario presentare una nuova opzione Patent Box, anch’essa della durata di cinque anni. Questo vale sia per beni immateriali realizzati successivamente, sia per beni già esistenti che inizialmente erano stati esclusi dall’agevolazione, ed anche nel caso in cui il nuovo bene sia complementare a uno già agevolato. Ogni opzione è quindi autonoma e segue il proprio quinquennio.

L’opzione per il Patent Box può essere esercitata anche oltre il termine ordinario, presentando una dichiarazione tardiva (entro 90 giorni), oppure una dichiarazione integrativa o sostitutiva. In alternativa, è possibile ricorrere alla remissione in bonis, uno strumento che consente di sanare la mancata comunicazione dell’opzione, a condizione che l’impresa possieda tutti i requisiti sostanziali per accedere al regime. Per ricorrere a questo strumento è fondamentale che non siano già iniziati controlli o verifiche fiscali e che l’adempimento venga effettuato entro la prima dichiarazione utile. Inoltre un elemento fondamentale della remissione in bonis  è la buona fede del contribuente: la remissione in bonis non è ammessa se la scelta di aderire al Patent Box rappresenta un ripensamento “a posteriori” per mera convenienza fiscale.

LA DOCUMENTAZIONE IDONEA

Un altro aspetto importante, ai fini del riconoscimento della c.d. penalty protection, prevista dall’art. 6 co. 6 DL 146/2021, è rappresentato dall’onere documentale. Infatti, nel caso in cui le imprese che intendano avvalersi del regime del Patent Box vogliano anche tutelarsi dall’applicazione di sanzioni in caso di eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, devono predisporre un set documentale, articolato in due sezioni, che permettono la valutazione della sussistenza dei requisiti e condizioni richiesti per la fruizione del regime:

  • la Sezione A, volta a delineare e descrivere il contesto operativo e funzionale dell’azienda, con particolare riferimento alle attività rilevanti;
  • la Sezione B, che mira a validare, supportare e giustificare, sotto il profilo contabile e fiscale, quanto rilevato nella precedente sezione.

Il dossier completo deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato, mediante apposizione della firma elettronica e marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Il possesso della documentazione deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia della maggiorazione, barrando la casella 2 del rigo OP21.

ESEMPIO PRATICO

Di seguito proponiamo un esempio semplificato per un soggetto IRES che applica la super deduzione in un periodo d’imposta in cui ha già ottenuto il titolo di privativa industriale sul bene immateriale.

L’esempio pratico prende in considerazione una società di capitali residente in Italia, titolare di reddito d’impresa, in regime ordinario. La società ha esercitato l’opzione per il nuovo Patent box nel quadro OP del modello Redditi SC relativo al 2025 (prima annualità del quinquennio). 

Nel 2025 la società sostiene costi di R&S relativi allo sviluppo e mantenimento di un brevetto industriale registrato nel 2023. Per quanto detto, rientra nella piena eleggibilità delle spese dal 2015 in avanti (limite degli otto periodi d’imposta precedenti al 2023).

I costi 2025 direttamente collegati al brevetto sono: 

  • Personale di ricerca: 200.000 euro;
  • Ammortamento di macchinari utilizzati per test e prototipi: 50.000 euro;
  • Consulenze tecniche e legali: 30.000 euro (di cui 20.000 di consulenza tecnica R&S e 10.000 per tutela/registrazione del brevetto);
  • Materiali e forniture per la ricerca: 20.000 euro;
  • Spese per mantenimento e tutela del brevetto (tasse di rinnovo, spese di protezione, eventuali contenziosi): 10.000 euro.

Si assume che tutti i suddetti costi siano:

  • imputati correttamente per competenza al 2025;
  • non generati nell’ambito di relazioni commerciali infragruppo tali da precluderne la maggiorazione;
  • non già utilizzati nel numeratore del vecchio Patent box.

Calcolo della super deduzione

Il totale dei costi agevolabili 2025 sarà:

200.000 + 50.000 + 30.000 + 20.000 + 10.000 = 310.000 euro.

La società deduce quindi i 310.000 euro in via ordinaria nella determinazione del reddito d’impresa. In aggiunta, per effetto dell’opzione nuovo Patent box, può effettuare una variazione in diminuzione nel quadro RF pari al 110% dei costi agevolabili:

Maggiorazione = 310.000 × 110% = 341.000 euro.

La deduzione complessiva legata a tali costi diventa quindi:

310.000 (deduzione ordinaria) + 341.000 (super deduzione) = 651.000 euro.

Effetto sul reddito imponibile IRES

Si ipotizzi che, prima della super deduzione, il reddito imponibile IRES della società, dopo tutte le altre variazioni fiscali, sia pari a 1.000.000 euro.

Applicando la maggiorazione del 110% (341.000 euro), il nuovo reddito imponibile IRES diventa:

1.000.000 – 341.000 = 659.000 euro.

L’IRES teorica (aliquota 24%) è quindi:

Senza super deduzione: 1.000.000 × 24% = 240.000 euro;

Con super deduzione: 659.000 × 24% = 158.160 euro.

Il risparmio d’imposta IRES generato dalla sola super deduzione è pari a:

240.000 – 158.160 = 81.840 euro.

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