Con l’adozione del Decreto Rilancio, il Legislatore ha introdotto una disciplina particolarmente favorevole per gli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative e delle PMI innovative, rafforzando gli incentivi fiscali già esistenti. In particolare, accanto al regime ordinario che prevede una detrazione IRPEF pari al 30% dell’investimento, poi abolito nel 2026, è stato introdotto un regime speciale “de minimis” che ha innalzato significativamente il beneficio fiscale, portandolo inizialmente al 50% e successivamente al 65% per gli investimenti effettuati a partire dal 2025. Ulteriori modifiche sono state introdotte con la Legge n. 193/2024, che ha ridefinito l’ambito temporale e l’intensità dell’agevolazione, e con la Legge n. 50/2026, si è previsto una finestra straordinaria per l’accesso al beneficio fiscale relativo agli investimenti effettuati nel primo semestre del 2025.
I BENEFICIARI
L’ agevolazione fiscale si colloca all’interno di un meccanismo che coinvolge due categorie di soggetti: da un lato, gli investitori, che beneficiano direttamente della detrazione fiscale; dall’altro, le startup innovative, che ricevono le risorse finanziarie e rappresentano i beneficiari sostanziali della misura. La detrazione del 65% su investimenti in startup innovative, vede come beneficiari sostanziali le startup innovative. I requisiti di accesso a startup innovativa sono i seguenti:
- essere costituita come società di capitali, anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote non siano quotate su mercati regolamentati. Tale requisito evidenzia come la normativa sia orientata a sostenere imprese di dimensioni contenute, ancora nelle fasi iniziali del loro ciclo di vita;
- anzianità della società, non superiore a cinque anni;
- residente in Italia oppure in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, purché disponga di una sede produttiva o di una filiale in Italia;
- dal secondo anno di attività, il valore della produzione annua non deve superare i cinque milioni di euro;
- il divieto di distribuzione degli utili;
- avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
- non deve derivare da operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni o cessioni di azienda, al fine di evitare utilizzi opportunistici della normativa.
- Rispettare uno dei seguenti requisiti di cui sostenere spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore tra costo e valore della produzione o impiegare personale altamente qualificato; oppure essere titolare o licenziataria di brevetti o software registrati.
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IL FUNZIONAMENTO E L’ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Sono agevolabili i conferimenti in denaro effettuati da persone fisiche, sia in forma diretta sia indiretta, e l’ammontare dell’investimento agevolabile varia a seconda del regime applicabile. Nel regime “de minimis”, relativo delle start up innovative, l’investimento massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta, con un’aliquota che raggiunge il 65%.
Un elemento fondamentale è rappresentato dall’obbligo di mantenere l’investimento per almeno tre anni. Tale vincolo ha la funzione di garantire la stabilità del capitale e di evitare comportamenti speculativi di breve periodo. La violazione di questa condizione comporta la decadenza dal beneficio fiscale, con conseguente obbligo di restituzione dell’importo detratto, maggiorato degli interessi legali.
La normativa prevede inoltre specifiche esclusioni. In particolare, non sono agevolabili gli investimenti effettuati in sede di costituzione della società, in quanto l’impresa deve essere già iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese al momento del conferimento. Sono inoltre esclusi gli investimenti che determinano una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance,e quelli accompagnati da rapporti di fornitura particolarmente rilevanti tra investitore e impresa.
PROCEDURA DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
La fruizione del beneficio non è automatica, ma richiede il rispetto di una procedura articolata che coinvolge diversi soggetti istituzionali.
Il primo passaggio consiste nella presentazione di un’apposita istanza da parte della startup innovativa. L’ istanza viene presentata attraverso una piattaforma informatica gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In via ordinaria, tale istanza deve essere presentata prima dell’effettuazione dell’investimento e deve indicare l’importo che si intende raccogliere. Successivamente, il Ministero procede alla verifica del rispetto dei limiti previsti dal regime de minimis, avvalendosi del Registro nazionale degli aiuti di Stato. In particolare, viene controllato che l’impresa beneficiaria non abbia superato il massimale di aiuti concedibili, pari a 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
L’esito di tale verifica viene comunicato sia all’impresa sia all’investitore che in caso di esito positivo, potrà beneficiare della detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi. A tal fine, l’investitore deve inoltre acquisire e conservare una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della startup entro trenta giorni dal conferimento.
Un’importante novità è stata introdotta dalla Legge n. 50/2026, che ha previsto una finestra straordinaria per gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2025. In questo caso, l’istanza può essere presentata anche successivamente all’investimento, entro il 31 maggio 2026, consentendo così di regolarizzare operazioni già effettuate. Questa deroga rappresenta un elemento di maggiore flessibilità del sistema, pur mantenendo fermo il controllo sul rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea.








