Il nuovo Codice degli Incentivi alle imprese, approvato con il D.lgs. n. 184/2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2025, vuole rappresentare e disciplinare in modo unitario l’intero ciclo di vita degli incentivi pubblici: dalla programmazione delle misure alla concessione, fino ai controlli e alla valutazione dei risultati. L’obiettivo del legislatore è quello di superare la storica frammentazione normativa e procedurale che ha caratterizzato la finanza agevolata negli ultimi anni, introducendo regole comuni, maggiore certezza giuridica e un più stretto coordinamento con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e con le logiche del PNRR.
In questo quadro si inserisce l’articolo 9 del suddetto decreto, che assume un ruolo centrale e innovativo rispetto al passato, in quanto individua una serie di cause ostative di carattere generale, destinate ad applicarsi trasversalmente a tutte le agevolazioni pubbliche, a prescindere dalle specifiche previsioni dei singoli bandi. Tra le varie cause di divieto rientrano, in particolare: l’irregolarità contributiva, il mancato rispetto dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali (Cat Nat), la delocalizzazione degli investimenti agevolati, le cause di natura antimafia, l’applicazione di sanzioni interdittive e i divieti di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché le condanne penali rilevanti a carico di amministratori e legali rappresentanti.
Ovviamente oltre a queste cause, assumono rilevanza le cause di esclusione previste dalla normativa di settore, dai singoli bandi o misure agevolative, che risultano indipendenti dalla disposizione del nuovo codice degli incentivi.
1. L’IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DURC
L’accesso agli incentivi pubblici è precluso alle imprese che presentano violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali, tali da impedire il rilascio del DURC. Per gli incentivi legati alla realizzazione di investimenti, l’amministrazione competente effettua direttamente la verifica della regolarità contributiva, senza necessità di allegarla alla domanda. L’agevolazione può essere concessa solo se il DURC risulta regolare e in corso di validità, pari a 120 giorni dalla data di rilascio. Nel caso in cui emergano inadempienze contributive, l’amministrazione informa l’impresa, che può intervenire per regolarizzare la propria posizione prima che l’ufficio respinga la richiesta di agevolazione. Restano invece esclusi dalla verifica i soggetti che, per natura dell’attività svolta, non sono tenuti all’iscrizione presso INPS, INAIL o Casse professionali. In questi casi è sufficiente dichiarare tale condizione in fase di presentazione della domanda.
2. LA MANCATA STIPULA DELLA POLIZZA CATASTROFALE (CAT NAT)
Una novità introdotta a partire dal biennio 2025/2026 è rappresentata dalla mancata stipula della polizza catastrofale, che comporta l’impossibilità, per le imprese che non vi hanno adempiuto, di accedere agli incentivi pubblici. L’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni è previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 213/2023, il quale stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2025 (fino al 31 marzo 2026 per le piccole imprese), le società con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia, iscritte nel Registro delle imprese, sono tenute a dotarsi di polizze assicurative a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, pena il mancato accesso all’incentivo. Per ulteriori approfondimenti sul tema, si rimanda all’articolo dedicato alle polizze catastrofali presente sul nostro sito.
3. LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLATI
Per gli incentivi concessi a fronte di investimenti realizzati nel territorio nazionale, il Codice degli Incentivi introduce regole precise per evitare che le imprese utilizzino i benefici pubblici per sostenere successivi spostamenti dell’attività produttiva. In particolare, la delocalizzazione dell’attività agevolata può comportare la decadenza dagli incentivi già concessi, con l’obbligo di restituzione delle somme ricevute.
Se l’impresa trasferisce l’attività presso un’altra unità in Italia, nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, perde l’incentivo qualora l’amministrazione abbia vincolato l’agevolazione a una specifica area nazionale e l’impresa sposti la produzione fuori da quel territorio. Questa regola si applica se la delocalizzazione avviene entro cinque anni dal completamento dell’investimento agevolato. Se la delocalizzazione avviene verso Paesi al di fuori dell’UE o del SEE, la decadenza dall’incentivo è sempre prevista qualora il trasferimento avvenga entro cinque anni dalla conclusione dell’investimento, ma il termine sale a dieci anni nel caso delle grandi imprese.
In queste ipotesi, la perdita del beneficio riguarda l’intero investimento agevolato, anche quando l’incentivo non era legato a una specifica area territoriale. In tutti i casi di decadenza, l’impresa è tenuta a restituire gli incentivi percepiti, maggiorati degli interessi previsti, e può essere inoltre soggetta all’applicazione di una sanzione amministrativa di importo significativo.
4. LE CAUSE DI NATURA ANTIMAFIA
Non possono essere concesse agevolazioni pubbliche alle imprese coinvolte, direttamente o indirettamente, in fenomeni criminali o in situazioni che comportano un rischio di infiltrazioni mafiose. In questi casi, l’esclusione dall’accesso agli incentivi è automatica.
In particolare, il Codice preclude l’accesso ai finanziamenti pubblici quando l’autorità giudiziaria ha applicato misure di prevenzione antimafia nei confronti dell’imprenditore, degli amministratori o di soggetti che esercitano un’influenza sull’impresa. Tali misure comportano il divieto di ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni ad albi e, soprattutto, contributi, finanziamenti o altre agevolazioni pubbliche.
L’esclusione può operare non solo in presenza di provvedimenti definitivi, ma anche quando emergono elementi indiziari che fanno ritenere concreto il rischio di condizionamento dell’attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata. In questi casi, la pubblica amministrazione nega l’affidabilità all’impresa nei propri rapporti, prescindendo dall’eventuale assenza di una condanna penale definitiva.
Le verifiche antimafia tengono conto, tra l’altro, di collegamenti personali o societari con soggetti coinvolti in reati gravi, di assetti societari anomali o di modifiche nella governance finalizzate ad aggirare i controlli. Le conseguenze possono estendersi anche alle imprese e alle società in cui il soggetto sottoposto a misure di prevenzione esercita un ruolo di amministrazione o di indirizzo.
5. LE SANZIONI INTERDITTIVE E I DIVIETI DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nel caso in cui un ente sia ritenuto responsabile di reati commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse proprio o dell’ente stesso, può essere applicata una sanzione interdittiva. Tale sanzione comporta limitazioni operative, come l’impossibilità di partecipare a gare, ottenere appalti o beneficiare di incentivi pubblici. L’obiettivo è proteggere la pubblica amministrazione da rapporti con enti coinvolti in reati gravi o comportamenti illeciti, offrendo al contempo un incentivo alle imprese per rispettare le regole interne e prevenire condotte illecite.
6. LE CONDANNE PENALI RILEVANTI A CARICO DI AMMINISTRATORI E LEGALI RAPPRESENTANTI
L’amministrazione nega le agevolazioni pubbliche dal momento in cui l’autorità giudiziaria condanna i legali rappresentanti o gli amministratori dell’impresa, con sentenza definitiva o decreto penale irrevocabile, per reati che escludono gli operatori economici dalle procedure pubbliche o dagli incentivi. Dunque, se il reato rientra tra quelli considerati gravi dalla normativa sui contratti pubblici o dalla legge italiana, l’azienda rischia di perdere il diritto agli incentivi. In caso di urgenza o di indisponibilità immediata del casellario giudiziale, l’amministrazione concede comunque l’agevolazione con riserva, mantenendo la cautela fino a quando non chiarisce la situazione dell’impresa.
L’esclusione non opera qualora la legge depenalizzi il reato, la riabilitazione intervenga a favore del reo, un giudice dichiari estinta la pena accessoria perpetua, oppure l’autorità revochi la condanna o dichiari estinto il reato.
COME IL NUOVO CODICE CAMBIA L’ACCESSO DELLE IMPRESE ALLE AGEVOLAZIONI
Il nuovo Codice degli Incentivi segna dunque un cambio di paradigma nel rapporto tra imprese e finanza pubblica agevolata. L’introduzione di cause ostative generali e trasversali, come quelle previste dall’articolo 9, rafforza l’impostazione selettiva degli incentivi, spostando l’attenzione non solo sulla qualità dei progetti finanziati, ma anche sull’affidabilità complessiva del soggetto beneficiario. In questo contesto, le imprese sono chiamate a un approccio più consapevole e strutturato alla gestione degli incentivi, che non può più limitarsi alla sola fase di domanda, ma deve estendersi alla governance, alla compliance normativa e al monitoraggio continuo dei requisiti nel tempo.








